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Attività consolare a Bari. - Діяльність консульства в Барі |
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Scritto da Super Administration
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Martedì 11 Ottobre 2011 09:34 |
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Оголошення для італійських та українських громадян Avviso per cittadini italiani ed ucraini 24/03/2012р. консул Генерального консульства України в Неаполі буде проводити прийом громадян у приміщенні Почесного консульства України у м. Барі за адресою: м. Барі, вул. Каруллі, буд.140, з усіх питань консульської роботи (продовження паспортів, внесення даних дітей у закордонний паспорт, оформлення дозволу про шлюб, нотаріальні дії, і т.д.). Попередній запис проводиться щонайменше за тиждень за номером телефону Почесного консульства України у м. Барі: +390805582151 або електронною поштою: consolatoucrainabari@libero.it. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il 24/03/2012 il Console del Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli riceverà i cittadini presso il Consolato Onorario d’Ucraina a Bari , sito in Bari alla via Carulli, 140, per disbrigo delle pratiche consolari (rinnovo dei passaporti, inserimento dei bambini sul passaporto, nulla osta al matrimonio, atti notarili ecc.) Per l’appuntamento contattare il Consolato Onorario d’Ucraina a Bari al numero +390805582151 o e-mail: consolatoucrainabari@libero.it. Il ricevimento avverrà solo se si raggiungerà un numero minimo di richieste di appuntamenti. Chiedere quindi la conferma dell’appuntamento qualche giorno prima o verificare nel sito internet del Consolato http://www.consolatoucrainabari.it |
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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 26 Gennaio 2012 08:09 )
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Benvenuto nel sito del consolato onorario d'Ucraina di Bari. Il consolato ha giurisdizione in Puglia e Molise ed eroga servizi consolari secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza. L’art. 1 comma 2 della Convenzione di Vienna, stabilisce che vi sono due tipi di consolati, ovvero di carriera e onorari. Inoltre è specificato che, in relazione alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità, si applica il capitolo II della convenzione di Vienna per i consolati di carriera e il capitolo III per i consolati onorari. Per quanto riguarda le competenze e le funzioni consolari, queste sono identiche sia per i consolati si carriera e sia per quelli onorari se autorizzati e, in base all’art. 5 della convenzione di Vienna, consistono in: | - proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
- prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
- agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
- salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
- salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
- sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
- prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
- esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
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